Art. 1399 c.c. Codice Civile

Articolo 1399. Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto pu essere ratificato dall’interessato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (1350, 2725).

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

Il terzo colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

Il terzo contraente pu invitare l’interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata (1712).

La facolt di ratifica si trasmette agli eredi (588).


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