Art. 1396 c.c. Codice Civile

Articolo 1396. Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto (19, 2266).

Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato (1722 e seguenti) non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.


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