Art. 1391 c.c. Codice Civile

Articolo 1391. Nei casi in cui rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d’ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.

In nessun caso il rappresentato che in mala fede pu giovarsi dello stato d’ignoranza o di buona fede del rappresentante.


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