Art. 1384 c.c. Codice Civile

Articolo 1384. La penale pu essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento (1181, 1526-2, att. 163).


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