Art. 1378 c.c. Codice Civile

Articolo 1378. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la propriet si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti (1465). Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti).


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