Art. 1360 c.c. Codice Civile

Articolo 1360. Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui stato concluso il contratto, salvo che, per volont delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso (646).

Se per la condizione risolutiva apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l’avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni gi eseguite (1465, 2655).


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