Art. 1358 c.c. Codice Civile

Articolo 1358. Colui che si obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte (1175, 1375).


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