Art. 1328 c.c. Codice Civile

Articolo 1328. La proposta pu essere revocata finch il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto.

L’accettazione pu essere revocata, purch la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.


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