Art. 1327 c.c. Codice Civile

Articolo 1327. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.

L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, tenuto al risarcimento del danno.


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