Art. 1326 c.c. Codice Civile

Articolo 1326. Il contratto concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (1335).

L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.

Il proponente pu ritenere efficace l’accettazione tardiva, purch ne dia immediatamente avviso all’altra parte.

Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se data in forma diversa.

Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.


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