Art. 1320 c.c. Codice Civile

Articolo 1320. Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito (1236 e seguenti) o ha consentito a ricevere un’altra il debitore non liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.

La medesima disposizione si applica in caso di transazione (1965), novazione (1230, 1300), compensazione (1241, 1302) e confusione (1253, 1303).


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