Art. 1319 c.c. Codice Civile

Articolo 1319. Ciascuno dei creditori pu esigere l’esecuzione della intera prestazione indivisibile (1772). Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi (1179).


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