Art. 1314 c.c. Codice Civile

Articolo 1314. Se pi sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non solidale (1292), ciascuno dei creditori non pu domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non tenuto a pagare il debito che per la sua parte.


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