Articolo 1311. Il creditore che rinunzia alla solidariet a favore di uno dei debitori conserva l’azione in solido contro gli altri.
Rinunzia alla solidariet:
1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;
2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui se questi ha aderito alla domanda, o se stata pronunciata una sentenza di condanna (Cod. Proc. Civ. 324).