Art. 1311 c.c. Codice Civile

Articolo 1311. Il creditore che rinunzia alla solidariet a favore di uno dei debitori conserva l’azione in solido contro gli altri.

Rinunzia alla solidariet:

1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;

2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui se questi ha aderito alla domanda, o se stata pronunciata una sentenza di condanna (Cod. Proc. Civ. 324).


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