Articolo 1308. La costituzione in mora (1219) di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell’Articolo 1310.
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
Articolo 1308. La costituzione in mora (1219) di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell’Articolo 1310.
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
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