Art. 1307 c.c. Codice Civile

Articolo 1307. Se l’adempimento dell’obbligazione divenuto impossibile per causa imputabile a uno o pi condebitori (1218), gli altri condebitori non sono liberati dall’obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore pu chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1307"