Art. 1299 c.c. Codice Civile

Articolo 1299. Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito pu ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi (2871).

Se uno di questi insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento (754, 755).

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta (1203 n. 3).


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