Art. 1286 c.c. Codice Civile

Articolo 1286. La scelta spetta al debitore, se non stata attribuita al creditore o ad un terzo (665).

La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta fatta da un terzo (666).

Se la scelta deve essere fatta da pi persone, il giudice pu fissare loro un termine. Se la scelta non fatta nel termine stabilito, essa fatta dal giudice (att. 81).


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