Art. 1284 c.c. Codice Civile

Articolo 1284. Il saggio degli interessi legali del dieci per cento in ragione di anno (att. 161).

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (1815, 1950, 2725).

NOTA Articolo cos modificato dall’Articolo 1, Legge 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 16 dicembre 1990. Gli interessi legali, precedentemente, erano del 5%.


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