Art. 1280 c.c. Codice Civile

Articolo 1280. Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se cos stabilito dal titolo costitutivo del debito, semprech la moneta avesse corso legale al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.

Se per la moneta non reperibile, o non ha pi corso, o ne alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.


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