Art. 1273 c.c. Codice Civile

Articolo 1273. Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore pu aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore (1411).

L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ci costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

Se non vi liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

In ogni caso il terzo obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e pu opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione avvenuta (1413).


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