Art. 1266 c.c. Codice Civile

Articolo 1266. Quando la cessione a titolo oneroso, il cedente tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia pu essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

Se la cessione a titolo gratuito, la garanzia dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l’evizione (797).


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