Art. 1265 c.c. Codice Civile

Articolo 1265. Se il medesimo credito ha formato oggetto di pi cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata (Cod. Proc. Civ. 137) per prima al debitore, o quella che stata prima accettata dal debitore con atto di data certa (2704), ancorch essa sia di data posteriore (2559).

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno (1978, 2914).


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