Articolo 1264. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli stata notificata (967-2, 1248, 1407-1, 2914).
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione (1978, 2559).