Art. 1263 c.c. Codice Civile

Articolo 1263. Per effetto della cessione, il credito trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali (2843) e con gli altri accessori.

Il cedente non pu trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno (1204).

Salvo patto contrario, la cessione non comprende. i frutti scaduti (820 e seguente).


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