Art. 1260 c.c. Codice Civile

Articolo 1260. Il creditore pu trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito (1198) anche senza il consenso del debitore, purch il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (323, 447, 1823).

Le parti possono escludere la cedibilit del credito; ma il patto non opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.


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