Art. 1259 c.c. Codice Civile

Articolo 1259. Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilit (1203), e pu esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento (1780).


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