Art. 1258 c.c. Codice Civile

Articolo 1258. Se la prestazione divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che rimasta possibile (1464, 2175).

La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subto un deterioramento, o quando residua alcunch dal perimento totale della cosa (994 e seguenti).


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