Art. 1256 c.c. Codice Civile

Articolo 1256. L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile (1218, 1463 e seguenti).

Se l’impossibilit solo temporanea, il debitore, finch essa perdura, non responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilit perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non pu pi essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha pi interesse a conseguirla (1174).


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