Articolo 1248. Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo (1263 e seguente), non pu opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (1272, 2805).
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.