Art. 1246 c.c. Codice Civile

Articolo 1246. La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i casi:

1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato (1168);

2) di credito per la restituzione di cose depositate (1766 e seguenti) o date in comodato (1803 e seguenti);

3) di credito dichiarato impignorabile (1881, 1923-l; Cod. Proc. Civ. 545);

4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;

5) di divieto stabilito dalla legge (447, 248; 1272, 2271).


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