Art. 1227 c.c. Codice Civile

Articolo 1227. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento diminuito secondo la gravit della colpa e l’entit delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (2056 e seguenti).


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