Art. 1221 c.c. Codice Civile

Articolo 1221. Il debitore che in mora non liberato per la sopravvenuta impossibilit della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta dall’obbligo di restituirne il valore.


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