Art. 1217 c.c. Codice Civile

Articolo 1217. Se la prestazione consiste in un fare, il creditore costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile (att. 80).

L’intimazione pu essere fatta nelle forme d’uso (2931).


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