Art. 1216 c.c. Codice Civile

Articolo 1216. Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nella intimazione al creditore di prenderne possesso. L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell’Articolo 1209 (att. 73, 75).

Il debitore, dopo l’intimazione al creditore, pu ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta (att. 79).


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