Art. 1199 c.c. Codice Civile

Articolo 1199. Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza (2704) e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.


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