Art. 1198 c.c. Codice Civile

Articolo 1198. Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito (1260), l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti (2928).

E’ salvo quanto è disposto dal secondo comma dell’Articolo 1267.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1198"