Art. 1190 c.c. Codice Civile

Articolo 1190. Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo (316, 320, 357, 374, 394, 424) non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace (1443, 2726).


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