Art. 1181 c.c. Codice Civile

Articolo 1181. Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e divisibile (Cod. Civ. 1314 e seguenti, 1384), salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.

(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).


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