Art. 1165 c.c. Codice Civile

Articolo 1165. Le disposizioni generali sulla prescrizione (2934 e seguenti), quelle relative alle cause di sospensione e d’interruzione (2941 e seguenti) e al computo dei termini (2962 e seguenti) si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione.


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