Art. 115 c.c. Codice Civile

Articolo 115. Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite (84 e seguenti).

La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell’ultimo domicilio (43).


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