Art. 109 c.c. Codice Civile

Articolo 109. Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell’Articolo 106, l’ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell’Articolo 99, richiede per iscritto l’ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta è menzionata nell’atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l’ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell’atto all’ufficiale da cui fu fatta la richiesta.


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