Art. 108 c.c. Codice Civile

Articolo 108. La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta ne a termine ne a condizione (1353).

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l’ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti (138).


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