Art. 1054 c.c. Codice Civile

Articolo 1054. Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall’altro contraente il passaggio senza alcuna indennità (att. 154).

La stessa norma si applica in caso di divisione (1111).


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