Art. 104 c.c. Codice Civile

Articolo 104. L’opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l’opposizione.

Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.


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