Articolo 103. L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale
L’atto deve essere notificato nella forma della citazione (Cod. Proc. Civ. 137, 163) agli sposi e all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.