Art. 1029 c.c. Codice Civile

Articolo 1029. E’ ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.

E’ ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare, ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l’edificio è costruito o il fondo è acquistato (1472).


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