Articolo 1014. Oltre quanto è stabilito dall’Articolo 979 (328), l’usufrutto si estingue:
l) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni (2934 e seguenti);
2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona (2814);
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito (1016 e seguenti).