Art. 1014 c.c. Codice Civile

Articolo 1014. Oltre quanto è stabilito dall’Articolo 979 (328), l’usufrutto si estingue:

l) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni (2934 e seguenti);

2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona (2814);

3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito (1016 e seguenti).


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1014"