Art. 94

1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’impresa e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l’impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano:

1) l’evoluzione del portafoglio assicurativo;

2) l’andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;

3) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;

4) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

5) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;

e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l’esposizione dell’impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi;
6) notizie in merito al contenzioso, se significativo;

7) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell’impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell’esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;

8) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;

9) l’evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all’andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;

12) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

1-bis. L’analisi di cui al comma 1 è coerente con l’entità e la complessità degli affari dell’impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell’impresa e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica dell’impresa, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell’impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.


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