Art. 79

1. L’impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio libero, può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese.

2. Quando la partecipazione in una società controllata, assunta ai sensi del comma 1, ha carattere di strumentalità o di connessione con l’attività assicurativa o riassicurativa, l’ISVAP può chiedere che ciò risulti da un programma di attività.

3. Se la partecipazione comporta il controllo di una società che esercita attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l’operazione è soggetta all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP. Si applica l’articolo 68, commi 5, 7 e 8.

4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di

partecipazioni indicate dall’articolo 68 in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.


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